Mar. Giu 16th, 2026

CyberBullismo scritto sulla Gazzetta Ufficiale dello stato!

Art. 1 della Gazzetta Ufficiale

Finalita’ e definizioni

1. La presente legge si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno
del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a
carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed
educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di
vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando
l’attuazione degli interventi senza distinzione di eta’ nell’ambito
delle istituzioni scolastiche.
2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende
qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto,
ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identita’, alterazione,
acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati
personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica,
nonche’ la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche
uno o piu’ componenti della famiglia del minore il cui scopo
intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un
gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso,
o la loro messa in ridicolo.
3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si
intende il prestatore di servizi della societa’ dell’informazione,
diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la
gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le
condotte di cui al comma 2.

Questo è link ufficiale della legge sulla Gazzetta Ufficiale del Governo

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg

PasqualeC